SULLE CLAUSOLE SOCIALI NEGLI APPALTI IL GOVERNO NON RISPETTA IL MANDATO E LA VOLONTA’ DEL PARLAMENTO
Le clausole sociali negli appalti pubblici di servizi ad alta intensità di manodopera hanno lo scopo di salvaguardare i lavoratori del settore, garantendo il più possibile la continuità del loro rapporto di lavoro e tutelandone gli standard occupazionali (retribuzione e condizioni di lavoro).
Con l’approvazione definitiva del decreto legislativo relativo al Nuovo codice degli appalti, il Governo, contraddicendo una chiara indicazione del Parlamento, contenuta inequivocabilmente sia nei criteri direttivi della delega, sia nei pareri delle commissioni parlamentari, non accetta di rendere obbligatorio, in caso di appalto di lavori e servizi ad alta intensità di manodopera, l’inserimento di clausole sociali, né di garantire che le condizioni applicate ai lavoratori siano quelle contenute nel migliore fra i contratti collettivi del settore.
Nel dettaglio
La legge delega sugli appalti (legge 11/2016)
prevede fra i principi di delega (art. 1 c. 1 lettera fff) l’introduzione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, ad alta intensità di manodopera (e cioè nei quali il costo della manodopera è almeno pari al 50% dell’importo totale del contratto), con due criteri:
1) l’introduzione di «clausole sociali» volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato
2) il riferimento, per ciascun comparto merceologico o di attività il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori.
Il significato della norma è chiaro: per tutti quei servizi in appalto in cui la forza lavoro è la voce di spesa principale i lavoratori avranno maggiori garanzie di conservare il posto di lavoro ed il trattamento retributivo e contrattuale maturato. Il rispetto dei contratti collettivi è necessario per ostacolare le offerte al massimo ribasso, che non solo danneggiano i lavoratori ma hanno anche ripercussioni negative sulla qualità dei servizi offerti al cittadino. Ovviamente dovranno poi essere committente e imprese interessate, insieme ai sindacati, a trovare insieme le soluzioni adeguate alle singole situazioni.
Lo schema di decreto legislativo (in attuazione della delega)
trasforma però l’obbligo delle clausole sociali in una possibilità, ed espunge il riferimento, in caso di più contratti collettivi, a quello che garantisce le migliori condizioni per i lavoratori.
Le Commissioni parlamentari
sia alla Camera che al Senato, ribadiscono il punto di vista del Parlamento:
La Commissione Lavoro della Camera, il 31 marzo chiede al Governo di “chiarire in modo univoco l’obbligatorietà dell’inserimento di clausole sociali nei contratti di concessione di appalti di lavori e servizi” in esame e ribadisce l’opportunità di assumere come riferimento il contratto collettivo di settore che presenta le migliori condizioni per i lavoratori “in linea con quanto previsto dal criterio direttivo”.
La Commissione Lavori pubblici del Senato, nel suo parere del 7 aprile, chiede che la previsione delle clausole sociali sia resa obbligatoria
La versione definitiva del Decreto legislativo
pubblicato in Gazzetta ufficiale (Decreto legislativo 50/2016 del 19 aprile) non tiene in alcun conto le modifiche indicate dal Parlamento.
L’inserimento della clausola sociale nei bandi di gara, che il parlamento voleva come obbligatoria diventa solo possibile.
Neppure il riferimento al migliore, fra i contratti collettivi in essere, viene considerato.
Ecco il testo della norma:
Art. 50
(Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi)
1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto.