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Procedure certe per l’assunzione di disabili nella Pubblica Amministrazione

Pubblicato il 9 Novembre 2014 nella sezione Lavoro, News, Senato, Welfare - Commenti
Procedure certe per l’assunzione di disabili nella Pubblica Amministrazione

Un importante emendamento a prima firma Maria Cecilia Guerra al ddl sulla Pubbica Amministrazione

La VII relazione sullo stato di attuazione della legge 68 del 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) relativa agli anni 2012 e 2023 presentata al Parlamento dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali  il 4 agosto scorso rimanda ancora una volta un quadro preoccupante. Sono evidenti in particolare gli effetti della crisi economica nel comprimere il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Le persone con disabilità che sono disoccupate e aspirano ad una occupazione adeguata alle proprie capacità lavorative, iscritte presso gli uffici competenti, pur calate dal 2012 (quando erano 728.326) al 2013, probabilmente per scoraggiamento, sono, nel 2013,  676.775.

Tenendo conto che la rilevazione effettuata non è completa perché molti sono ancora i soggetti sia nel pubblico che nel privato che non forniscono i dati richiesti, la situazione per quanto attiene agli adempimenti degli obblighi di riserva è in  estrema sintesi la seguente.

Le pubbliche amministrazioni, di cui si hanno informazioni sono 3578, al 2012, e 4.797 nel 2013. La quota di riserva complessiva da esse dichiarata è di 76.770 unità nel 2012 a cui  corrispondono 12.989 posti scoperti (il 17% circa del totale), che si riduce a 69.083 unità, nel 2013, con 14.499 posti scoperti (pari al  21% circa del totale).

Questo quadro riguarda sia le Amministrazioni centrali (ministeri) sia le regioni e gli enti locali, comprese le  aziende da essi partecipate.

 Una situazione che va affrontata e con grande urgenza.

Per questo ho presentato come prima firmataria un emendamento, condiviso dalla Fish  (Federazione italiana superamento handicap) al disegno di legge delega  sulla riorganizzazione delle Pa (ddl 1577) che prevede l’introduzione di procedure che rendano effettiva l’applicazione della legge 68  nella pubblica amministrazione.

L’emendamento prevede che le pubbliche amministrazioni si dotino, servendosi delle risorse umane che hanno a disposizione, di un responsabile dei processi di inserimento. Prevede poi   l’obbligo di trasmissione annuale da parte delle pubbliche amministrazioni ai ministeri della Semplificazione e della Pubblica amministrazione e del Lavoro e delle Politiche sociali oltre che al centro per l’impiego territorialmente competente, della comunicazione relativa alle scoperture di posti riservati ai lavoratori disabili, e, soprattutto, l’obbligo di una successiva dichiarazione sui tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente. Il mancato invio della suddetta dichiarazione, deve essere sanzionato anche in termini di avviamento numerico di lavoratori con disabilità, da parte del centro per l’impiego territorialmente competente. In caso di mancata individuazione di una procedura certa per l’assolvimento delle quote d’obbligo il centro per l’impiego potrà quindi procedere a inviare esso stesso le persone disabili da assumere, facendo scorrere gli elenchi e rispettando le priorità acquisite per legge.

L’individuazione di procedure certe per l’assunzione di persone con disabilità nelle pubbliche amministrazioni completa un iter a cui avevo dato avvio, con il ministro Giovannini, quando ero viceministro alle politiche sociali, introducendo nel decreto legge 101 del 31 agosto 2913 una norma che prevede che il rispetto delle quote di riserva debba essere rispettato dalle Pubbliche Amministrazioni, debba avvenire anche con assunzioni in soprannumero (che sarebbero altrimenti vietate). Il Parlamento ha poi precisato che le suddette assunzioni debbono essere effettuate a tempo indeterminato, e che per le persone con disabilità assunte a tempo determinato per coprire le quote d’obbligo, abbiano diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal medesimo datore di lavoro e per le stesse mansioni entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro.

 

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